CONCORSO A CATTEDRA 2018: PER IL RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU

CONCORSO A CATTEDRA 2018: PER IL RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU

CONCORSO A CATTEDRA 2018: MASTER, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ED ALTRI CORSI UNIVERSITARI UTILI PER IL RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU

Il 10 agosto u. s., com’è ormai ben noto, il Miur ha pubblicato il D.lgs. 616, relativo all’acquisizione dei 24 CFU (crediti formativi universitari), requisito indispensabile, unitamente alla laurea, per l’accesso al concorso a cattedra del 2018.

Dunque, è opportuno specificare le modalità per l’acquisizione dei suddetti  24 CFU ed il loro riconoscimento. Essa può avvenire in forma curricolare, aggiuntiva oppure extra curricolare.
Nel primo caso, cioè curricolare, i crediti devono corrispondere alle attività formative inserite nel piano di studi della laurea di I o di II livello, conseguita da parte dell’interessato/a.
La forma aggiuntiva, il secondo caso, si riferisce alle attività formative svolte, da parte dell’interessato/a, in forma aggiuntiva rispetto a quelle proposte dal piano di studi relativo al corso di laurea o di laurea magistrale e cioè, di I e II livello.

Il terzo e ultimo caso, la forma extracurricolare, si riferisce ai crediti conseguiti da chi è già in possesso di una laurea e che ha partecipato ad attività formative organizzate dalle Università e/o dalle Accademie, senza l’obbligo di iscrizione ad un corso di studi.
L’art. 3, comma 6, del decreto di cui trattasi, sancisce il riconoscimento, nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, anche di quelli già conseguiti:

1- “nel corso di studi universitari e/o accademici;
2- tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
3- in forma extracurricolare.”

Ovviamente, condizione imprescindibile, è che i crediti siano riconducibili ai settori scientifico-disciplinari sanciti nel decreto e coerenti sia con gli obiettivi formativi che con i contenuti indicati negli allegati al decreto, A – B – C. Le Università e le Accademie, promotrici dei percorsi attivati, si faranno carico di rilasciare apposita certificazione comprovante il conseguimento dei crediti attenendosi, tra l’altro, a quanto disposto dall’art. 6 ai commi 2, 3, 4 e 5.

Nello specifico il comma 2 sancisce il divieto del conseguimento dei crediti in forma aggiuntiva o
extracurricolare presso enti (anche se convenzionati), esterni alle Università e alle Accademie.
I successivi commi 3, 4 e 5, esplicitano le caratteristiche dei percorsi, la loro articolazione, gli obiettivi, i contenuti, gli ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari relativi ai CFU, nonché le modalità e i vincoli di certificazione dei crediti.

L’art.3/7 del medesimo decreto, in caso di conseguimento pregresso dei suddetti crediti, sancisce il
regolare riconoscimento degli stessi, previa una dichiarazione da parte dell’istituzione universitaria o
accademica, nel rispetto dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.
I commi di cui sopra, “disciplinano i settori scientifico disciplinari corrispondenti agli ambiti disciplinari
“Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione”, “Psicologia”, “Antropologia” e “Metodologie e Tecnologie didattiche”, in cui conseguire i CFU, e gli obiettivi, i contenuti e le attività formative dei
percorsi.” Modalità, queste ultime, previste nel decreto, per i laureati magistrali e per i diplomati di II
livello.

 

 

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