CONCORSO A CATTEDRA 2018 E CERTIFICAZIONE DEI CFU

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CONCORSO A CATTEDRA 2018 E CERTIFICAZIONE DEI CFU

Le più recenti disposizioni in tema di concorso a cattedra 2018, sono dettate dal D.lgs. n.59/2017,
(L.107/2015).

Sarà necessario conseguire 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle discipline “antro-psico-
pedagogiche” attinenti ai seguenti ambiti disciplinari:

“ 1. pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione;
2. psicologia;
3. antropologia;
4. metodologie e tecnologie didattiche.”

Le Università e le Accademie, autonomamente o in consorzio tra loro, sono le sole che possono “istituire” i percorsi per il conseguimento dei crediti necessari. Pertanto Enti esterni alle Università e alle Accademie, anche se convenzionati con gli stessi, non garantiscono i requisiti necessari sanciti dal D.lgs. n.59/2017.
Dunque, al termine dei percorsi universitari e accademici, sarà rilasciata apposita certificazione attestante il conseguimento degli obiettivi formativi richiesti indicando, tra l’altro, “le attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti.”

In ossequio a quanto sancito nell’art.3, comma 6, nell’acquisizione dei 24 CFU, avranno validità legale, a tutti gli effetti, i crediti conseguiti nei Master, nei Dottorati di ricerca nonché nelle Scuole di specializzazione oppure, “maturati nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva …”.

Quest’ultima dicitura è meglio esplicitata nel comma successivo in cui si parla di “laureati magistrale” e di “diplomati di II livello”, quindi ci si riferisce, in termini inequivocabili, alle lauree conseguite con il vecchio ordinamento.
Affinché i crediti siano riconosciuti, sarà necessario che

1) le certificazioni richieste siano rilasciate dalle Università o dalle Accademie, promotrici dei percorsi
attuati;
 2) i crediti “maturati” siano relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto;
 3) i crediti non si discostino dagli obiettivi formativi previsti, dai contenuti e dalle attività formative
riportate negli allegati al decreto (A – B – C).

L’art. 3, comma 7, del D.lgs. n.59/2017, per l’attuazione dei percorsi formativi di cui al 1° comma, in
riferimento ai laureati magistrale ed ai diplomati di II livello, prevede una “sorta di fase transitoria” e, nello specifico, avvalendosi di una dichiarazione l’Università o l’Accademia certifica l’eventuale acquisizione dei crediti utili che gli interessati potrebbero aver conseguito.

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